A cura di Bruno C. Gargiullo e Rosaria Damiani

La vittima è una persona che subisce un danno (fisico, emozionale, economico ed esistenziale), da parte di un’altra persona, che lede i suoi fondamentali diritti (vita, libertà, sicurezza e autorealizzazione) mediante azioni che violano la legislazione penale vigente. Rientrano nello status di vittima anche coloro che vivono indirettamente una condizione di sofferenza (es., familiari, amici e conoscenti).È vittima non solo chi subisce reati gravi (es., atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, aggressioni fisiche, tentato omicidio, riduzione in schiavitù, sequestro di persona), ma anche coloro che sono stati oggetto di condotte illecite (es., comportamenti manipolatori e di controllo, isolamento socio-relazionale, terrorismo psicologico, gelosia patologica, deprivazione economica, invischiamento in comportamenti sessualmente perversi).In proposito, il 25 ottobre 2012 è stata adottata la direttiva (2012/29/UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, dando attuazione ad uno dei principali punti del Programma di Stoccolma.La direttiva sopracitata stabilisce che una persona dovrebbe essere considerata vittima indipendentemente dal fatto che l’autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra loro.Per quanto concerne, invece, la definizione di “vittima”, l’articolo 2 §1, innovativo rispetto alla decisione quadro, riconosce lo status di vittima sia alla persona offesa sia ai suoi familiari.Di seguito si riporta un elenco dei diritti di base delle vittime:

1. Diritto al rispetto e alla tutela della dignità e della privacy.Qualsiasi vittima ha il diritto di essere trattata con cortesia, correttezza e cura da parte dei professionisti e delle forze dell’ordine durante l’intero iter procedurale.

2. Diritto di essere informato.La persona offesa ha diritto, fin dal primo contatto con un’autorità competente, di ottenere informazioni su: tipo di assistenza (psicologica, sanitaria, legale e logistica), procedura per la presentazione di una denuncia, eventuali misure di protezione da vittimizzazione secondaria e ripetuta, accesso ad un risarcimento, procedure disponibili per denunciare casi di mancato rispetto dei propri diritti, a chi rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso.La vittima di reati violenti ha diritto, inoltre, ad avere notizie su: esito delle indagini, archiviazione, misure cautelari disposte, estinzione delle misure cautelari, scarcerazione per decorrenza dei termini, condanna, appelli, liberazione anticipata, cauzione per buona condotta, scarcerazione, evasione. In particolare, la vittima, su richiesta, dovrà essere avvertita sulla scarcerazione o evasione del reo nei casi in cui possa ravvisarsi un potenziale pericolo per la vittima stessa. Il riferimento al rischio concreto di danno per le vittime dovrebbe comprendere fattori quali la natura e la gravità del reato e il pericolo di ritorsioni. Inoltre, la vittima di reati violenti, in caso di archiviazione, dovrà esserne sempre informata anche se non ne ha fatto richiesta, disponendo di 20 gg. per prendere visione degli atti.Nei casi di particolare vulnerabilità della persona offesa (es., maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e sequestro di persona), la vittima potrà testimoniare in modalità protetta (come avviene nel caso di audizione di un minore). La persona offesa da reati, quali ad esempio maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo e stalking, può essere ammessa, su richiesta della vittima stessa, al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito (Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, Sentenza 20.03.2017 n. 13497)

3. Diritto alla protezione dall’indagato/imputato.La persona offesa potrà ottenere misure di protezione, qualora si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità, prima, durante e dopo l’iter procedurale. La valutazione individuale delle vittime, per individuarne le specifiche esigenze di protezione, deve tener conto dei seguenti elementi; caratteristiche personali della vittima, tipo o natura del reato, circostanze del reato.

4. Diritto di non essere escluso dal procedimento.Alla persona offesa deve essere garantita la possibilità di fornire la propria versione sui fatti e di produrre elementi di prova a supporto della sua narrazione. Qualora si tratti di un minore dovrà tenersi in debito conto età e capacità a rendere testimonianza.

5. Diritto, su richiesta, ad un equo risarcimento del danno.La vittima può costituirsi parte civile nel processo e chiedere il risarcimento danni.

Categories:

Tags: